STATUTO FONDAZIONE
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
ART. 1
La "Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia" - di seguito
chiamata anche Fondazione - è persona giuridica dotata di piena
capacita' e regolata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia
e dal presente statuto.
Essa è la continuazione della Cassa di Risparmio della Spezia,
istituita con Sovrano Rescritto del 28 giugno 1842, a sua volta originata
dall'iniziativa dell'Ospizio di S. Andrea, dalla quale è stata scorporata
l'azienda bancaria con atto n. 24960 del Notaio Chiarandini, in attuazione
del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione
della Cassa stessa e approvato con D.M. 5.8.92 n. 436107.
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Tesoro
ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 356/90.
La Fondazione ha la sua sede alla Spezia ed ha durata illimitata.
ART. 2
Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale
al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio della Spezia,
la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale
preminentemente nei settori della cultura e della sanità, nonché
perseguendo finalità di sostegno dell'economia locale, e mantenendo
le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie
sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute
più idonee.
La Fondazione opera attraverso la definizione periodica di propri programmi
e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione
di altri soggetti interessati, pubblici o privati.
Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire
in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività,
la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi
anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare
le risorse tempo per tempo disponibili.
La Fondazione amministra il patrimonio compiendo ogni operazione finanziaria,
commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e
dal presente Statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.
TITOLO II - PATRIMONIO
ART. 3
Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di norma, per effetto di:
- accantonamenti a riserva di qualunque specie;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
ART. 4
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:
- proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva di cui al comma seguente;
- eventuali liberalità non destinate al patrimonio.
Una quota pari al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione
del proprio patrimonio è accantonata a riserva straordinaria.
I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e
le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il
limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo
l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione
e delle garanzie da essa ricevute o prestate, non può superare il
venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalle società per azioni conferitarie.
Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori
diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte qualora
siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle
spese di funzionamento e dell'eventuale accantonamento a riserva, è
destinata agli scopi previsti dall'art. 15, I comma della Legge 11.8.1991,
n. 266 e relative disposizioni attuative.
La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante
l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.
TITOLO III - ORGANI
ART. 5
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore
ART. 6
Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri.
I Consiglieri vengono nominati:
- due dall'Amministrazione Comunale della Spezia;
- due dall'Amministrazione Provinciale della Spezia;
- due dalla C.C.I.A.A. della Spezia;
- tre dall'A.C.R.I.
- due mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità
e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata
esperienza nei settori di intervento dell'Ente; durano in carica cinque
anni, possono essere nuovamente nominati e devono godere dei requisiti
di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 e successive
modifiche e integrazioni.
Il Presidente, il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio tra i
propri componenti, restano in carica per la durata del loro mandato di
Consigliere e possono essere nuovamente nominati.
I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per
morte, dimissioni o altra causa, restano in carica per la durata residua
del mandato dei loro predecessori.
Non possono ricoprire la carica di Consigliere i dipendenti in servizio
della Fondazione, della società conferitaria o di società
da quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione
del Consiglio di Amministrazione.
Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo non
intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; in tal
caso il Consigliere non può essere rinominato per un quinquennio
dalla data della dichiarazione della decadenza.
Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro 60 giorni
dalla scadenza del mandato, il Consigliere viene nominato mediante cooptazione
da parte del Consiglio per la durata di cui al terzo comma del presente
articolo.
La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della
Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.
ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una volta ogni
trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente
o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da
inviarsi ai componenti il Consiglio e il Collegio Sindacale almeno cinque
giorni prima della data stabilita e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione
telegrafica almeno ventiquattr'ore prima della riunione.
I Consiglieri in numero di almeno un terzo o il
Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando
l'oggetto su cui deliberare.
ART. 8
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente
ovvero chi sostituisce il Presidente a termini dello statuto.
Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione
del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
Le votazioni su questioni riguardanti i Membri del Consiglio, i Sindaci
e il Direttore sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità
deve essere osservata per le designazioni di rappresentanti in seno ad
organi di società o enti partecipati e per qualsiasi altra deliberazione
quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti. Nella votazione
a scrutinio segreto in caso di parità di voti ogni proposta si intende
respinta.
Alle riunioni partecipa il Direttore, o in sua mancanza od impedimento
chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.
ART. 9
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge
e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed
alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento
degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della
stessa.
Il Consiglio, può delegare proprie attribuzioni
al Presidente e al Direttore determinando i limiti della delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere
data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
- il Regolamento;
- la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- la dichiarazione di decadenza di Consiglieri e Sindaci ove prevista;
- la nomina e la revoca del Direttore;
- la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;
- l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
- l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;
- l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
- la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;
- la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;
- la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
- la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;
- la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- la determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- la nomina di due Consiglieri mediante cooptazione di cui all'art.
6, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore
dei componenti in carica.
ART. 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte
ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni di questo e sul conseguimento
delle finalità istituzionali.
In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il Direttore il
Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve
riferire al Consiglio nella prima riunione.
In caso di mancanza o impedimento del Presidente, le funzioni di questo
previste dal presente statuto sono adempiute dal Vice Presidente ovvero,
in mancanza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano
nella carica fra quelli in sede; in caso di pari anzianità dal più
anziano di età.
Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare
per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza
della Fondazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce
prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente, almeno 60 giorni prima della scadenza della carica dei
singoli componenti il Consiglio, provvede a darne comunicazione all'Ente
o all'Organo cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente
individuato dal Consiglio, nel quale il nominando deve aver maturato i
requisiti di professionalità e competenza.
ART. 11
Presso la Fondazione funziona un Collegio composto da tre Sindaci con
le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal D.L. n. 356/1990,
dal presente Statuto e, in quanto applicabili dagli artt. 2403, 2405 e
2407 del Codice Civile.
Essi sono nominati, uno dall'Amministrazione Comunale della Spezia e
due dall'Associazione fra le Casse di Risparmio. Tutti i Sindaci devono
essere iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il
Ministero di Grazia e Giustizia. I Sindaci durano in carica tre anni e
possono essere nuovamente nominati.
Ad essi si applicano le norme degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno
1985, n. 350. Assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale il
Sindaco più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea,
il più anziano d'età.
ART. 12
I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale non possono ricoprire più di cinque cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.
Per gli Amministratori e per i Sindaci si applicano i divieti di cumulo
con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del D.Lgs. 20 novembre
1990 n. 356 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 13
Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione
ed ai Sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni
del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive
funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio
di Amministrazione.
ART. 14
Il Direttore provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. E' capo del personale e sovraintende agli uffici della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni
consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie
dichiarazioni.
Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed
esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega del Consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni
il dipendente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce
prova della assenza o dell'impedimento di questi.
Le funzioni di Direttore ed i compiti del restante personale possono
essere affidati a dipendenti di società partecipate dalla Fondazione.
TITOLO IV - BILANCIO
ART. 15
L'esercizio ha inizio il I' ottobre e termina il 30 settembre dell'anno
successivo.
Entro il mese di luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione
predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo
e, entro 10 giorni, lo trasmette al Ministero del Tesoro. A quest'ultimo
devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni
di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.
Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del Collegio Sindacale
sul rendiconto del Direttore, il Consiglio di Amministrazione predispone
ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unicamente
alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale
dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo
di gestione, lo trasmette entro 10 giorni al Ministero del Tesoro.
Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi
di legge.
TITOLO V - LIQUIDAZIONE
ART. 16
La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità
previsti dalla legge, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione
e con l'approvazione del Ministero del Tesoro, può trasformarsi,
fondersi o, comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro
o con altri enti, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili
alle finalità istituzionali
L'eventuale residuo netto del patrimonio risultante dalla liquidazione
sarà devoluto secondo gli scopi statutari.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
ART. 17
Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, riguardo ai due membri del
Consiglio di Amministrazione nominati mediante cooptazione si intendono
riferite ai consiglieri originariamente nominati dal Ministro del Tesoro
o loro sostituti.
ART. 18
Le disposizioni dell'art. 6, comma 3, del presente statuto, avranno
esecuzione a partire dalle nomine successive alla loro entrata in vigore.
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